Act No. 1096 of 1971 regulating the seed sector
صدر في 1971-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, seeds/planting material, packaging/labelling, standards, international trade, registration, certification, basic legislation
- الفئات
- *, agriculture
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L 25/11/1971 Num.1096 Legge 25 novembre 1971, n. 1096 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 322). -- Disciplina dell'attività sementiera. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3. Articolo 2 Art. 2. La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio. La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è formata: a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede; b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio; c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie. I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10 mila prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo. Articolo 3 Art. 3. Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 4 Art. 4. I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo art. 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base. Articolo 5 Art. 5. I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente art. 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso. Articolo 6 Art. 6. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al n. 2); 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili; 5) miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi. Articolo 7 Art. 7. Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie: 1ª categoria: di base (élite); 2ª categoria: certificata; 3ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria di base. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati; b) categoria certificata. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati; c) categoria commerciale. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale. Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo. Articolo 8 Art. 8. Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie: 1ª categoria: originaria; 2ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria originaria. - Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita; b) categoria commerciale. - Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione. Articolo 9 Art. 9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico e organizzativo. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore. Articolo 10 Art. 10. É considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi. Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge. Articolo 11 Art. 11. Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente art. 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonchè, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente art. 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'art. 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente art. 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate. Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui è stata eseguita la riproduzione. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini. Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura. In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. É fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. É vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente art. 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo. Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione. A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo. Articolo 12 Art. 12. I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente art. 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo art. 41. L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate. Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente art. 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente art. 11. Articolo 13 Art. 13. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: <<Prodotto non destinato alla riproduzione>>. Articolo 14 Art. 14. Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni. I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche. Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari. Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali. Articolo 15 Art. 15. Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente art. 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Articolo 16 Art. 16. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi. Articolo 17 Art. 17. I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente art. 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali. É fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18. Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico. Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente art. 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Articolo 18 Art. 18. Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute. I produttori di sementi muniti di licenza di cui all'art. 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente art. 5. Articolo 19 Art. 19. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. ln tale caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche. Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di lire 10.000. Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute. Articolo 20 Art. 20. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro. Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente art. 19. Articolo 21 Art. 21. Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti. Articolo 22 Art. 22. Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi. Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art. 12, la cartellinatura delle partite controllate. Per le operazioni di controllo di cui al precedente art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Articolo 23 Art. 23. L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica. Articolo 24 Art. 24. L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente art. 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge. Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto art. 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969. Articolo 25 Art. 25. Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente art. 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate. Articolo 26 Art. 26. É istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari. L'istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo. Articolo 27 Art. 27. Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto può essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA. Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato. Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo art. 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati. L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo. Articolo 28 Art. 28. Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici. Esso è composto: dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede e da: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura. I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica. Articolo 29 Art. 29. Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione. L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. Articolo 30 Art. 30. La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza. Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 31 Art. 31. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente art. 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente art. 13. Articolo 32 Art. 32. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo. Articolo 33 Art. 33. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione. Articolo 34 Art. 34. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve: 1) contestare immediatamente l'infrazione accertata; 2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale; 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. É inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi. Articolo 35 Art. 35. Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza, di cui al precedente art. 2. Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide, sentiti il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione. Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone: a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione; b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato; c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati. Capo XII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 36 Art. 36. I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente art. 2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente alla produzione sementiera la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente. Articolo 37 Art. 37. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonchè di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base. Articolo 38 Art. 38. A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente art. 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonchè di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza la specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni. Articolo 39 Art. 39. I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati. I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione. Articolo 40 Art. 40. Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate. La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi. Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 41 Art. 41. Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. Articolo 42 Art. 42. La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata. Articolo 43 Art. 43. L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso. La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna. Articolo 44 Art. 44. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri. A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri. Al predetto onere annuo di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato 1 (Si omettono gli allegati)