تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Ordinance on the hygiene of water for bathing purposes

صدر في 2011-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Regolamento sull’igiene delle acque balneabili.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Ticino
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, recreational water use, surface water, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Regolamento sull’igiene delle acque balneabili (del 12 luglio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 38c, – ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile, decreta: Campo di applicazione Art. 1 1Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti. 2Esso si applica alle spiagge organizzate, alle piscine collettive ed alle spiagge libere. 3Le piscine annesse alle abitazioni plurifamigliari (ad esempio i condomini) e le piscine annesse a case e appartamenti di vacanza sono escluse dal presente regolamento. Autorità competente Art. 2 1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale. 2Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque. Responsabile Art. 3 1In ogni spiaggia organizzata così come in ogni piscina collettiva deve essere designato un responsabile. 2Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento. Spiagge organizzate: definizione Art. 4 1Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione. 2In particolare sono spiagge organizzate: a) i lidi degli stabilimenti balneari; b) i lidi degli esercizi pubblici; c) i lidi dei campeggi. Controllo delle acque Art. 5 1Prima dell’inizio della stagione balneare il Laboratorio cantonale effettua un controllo delle acque antistanti le spiagge organizzate prelevando campioni; durante la stagione balneare (di regola fra metà maggio e metà settembre) il Laboratorio cantonale effettua tali controlli almeno una volta al mese. 2Se necessario, in particolare se vi sono indizi di un mutamento delle condizioni dell’acqua, il Laboratorio cantonale può aumentare la frequenza dei controlli. 3I campioni d’acqua sono prelevati a 30 centimetri dalla superficie, nel punto più frequentato dai bagnanti e, se possibile, dove la profondità dell’acqua è di almeno 1 metro. Parametri batteriologici Art. 6 Un campione d’acqua è considerato «non conforme» se l’analisi rivela che uno dei seguenti parametri è superato: a) Escherichia coli: 100 UFC/100 ml; b) Enterococchi intestinali: 100 UFC/100 ml. Divieto balneazione Art. 7 1Il Dipartimento vieta la balneazione nelle acque in cui almeno il 20% dei campioni prelevati nel corso della stagione balneare (almeno 2 su 10) è risultato non conforme. 2Il Dipartimento può revocare tale divieto quando le fonti d’inquinamento sono state eliminate e il risanamento è comprovato dai risultati delle analisi dell’intera stagione balneare. 3Il Laboratorio cantonale può vietare provvisoriamente la balneazione se, a causa di circostanze particolari, le condizioni dell’acqua mettono in pericolo la salute dei bagnanti. Esposizione del divieto e situazioni particolari Art. 8 1Il responsabile della spiaggia espone al pubblico il divieto di balneazione ed è tenuto a far rispettare lo stesso. 2Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno: a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge; b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti; c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso. Piscine collettive: definizione Art. 9 1Sono considerate piscine collettive i bacini destinati al bagno e al nuoto annessi a strutture collettive. 2In particolare sono piscine collettive: a) le piscine di stabilimenti balneari; b) le piscine di strutture sanitarie; c) le piscine di strutture educative; d) le piscine di strutture sportive; e) le piscine di strutture ricreative; f) le piscine di strutture di vacanza. Qualità delle acque: norma SIA Art. 10 La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque delle piscine collettive devono rispettare i requisiti fissati dalla Norma 385/9 della Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (Norma SIA 385/9). Licenza edilizia Art. 11 1I progetti per la realizzazione o per la modifica di piscine collettive devono presentare i dettagli delle installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque nonché le basi del loro dimensionamento. 2Ogni progetto è sottoposto al competente Municipio che, nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, verifica la conformità dello stesso con i requisiti fissati dalla Norma SIA 385/9. 3Chi ottiene una licenza edilizia per costruire o modificare una piscina collettiva è tenuto ad informare il Laboratorio cantonale. Obbligo di autocontrollo Art. 12 1Il responsabile della piscina provvede affinché la qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque siano conformi ai requisiti fissati dalla Norma SIA 385/9. 2In caso di non conformità dell’acqua o di cattivo funzionamento degli impianti, il responsabile della piscina è tenuto a vietare immediatamente il bagno e il nuoto. 3L’attività di autocontrollo deve essere documentata; tutta la documentazione va tenuta a disposizione del Laboratorio cantonale. Verifica della qualità dell’acqua Art. 13 1Nell’ambito dell’autocontrollo, il responsabile della piscina provvede affinché la conformità delle acque ai requisiti batteriologici sia verificata a scadenze quindicinali da parte di un laboratorio esterno accreditato secondo le Norme ISO 17025. 2Il responsabile della piscina espone in modo ben visibile i rapporti di prova con i risultati delle analisi all’entrata principale della piscina. 3Tali rapporti sono trasmessi in copia al Laboratorio cantonale per conoscenza. Controllo ufficiale Art. 14 1Il Laboratorio cantonale vigila sulla corretta esecuzione dell’autocontrollo, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, lo stato e la gestione delle installazioni di rigenerazione e di disinfezione delle acque; esso può effettuare ispezioni, misurazioni sul posto e prelevare campioni. 2I rapporti d’ispezione e i risultati delle analisi sono comunicati per iscritto al responsabile della piscina. 3Il controllo ufficiale da parte del Laboratorio cantonale non libera il responsabile della piscina dall’obbligo di effettuare l’autocontrollo. Disinfezione delle acque Art. 15 1Per la disinfezione delle acque sono ammessi unicamente i prodotti e le sostanze autorizzati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. 2Per l’acquisto, il deposito, l’uso di tali prodotti e sostanze nonché per l’evacuazione delle acque vale quanto previsto dalla legislazione federale in materia. Spiagge libere: definizione Art. 16 Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione ma abitualmente frequentati a tale scopo dalla popolazione. Competenza Art. 17 1I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per vietare la balneazione nelle stesse. 2Gli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia. Esecuzione Art. 18 1Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate. 2In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva. 3Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche. Emolumenti Art. 19 1Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti. 2Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali. Disposizioni penali Art. 20 1È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento. 2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi. 3Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale. Rimedi di diritto Art. 21 1Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento nel termine di 15 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. 2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni, secondo quanto previsto dalla Legge di procedura per le cause amministrative. Abrogazione Art. 22 Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato. Entrata in vigore Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1] Pubblicato nel BU 2011, 436. [1] Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.

Ordinance on the hygiene of water for bathing purposes · Nelum