Ordinance on agriculture
صدر في 2003-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Regolamento sull’agricoltura.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Ticino
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, farming, family farming, subsidy/incentive, internal trade, ecological production/organic production, data collection/reporting, animal production, animal reproduction, plant protection, viticulture/oenological practices
- الفئات
- agriculture
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Regolamento sull’agricoltura (del 23 dicembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l’art. 36; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; decreta: Titolo I Generalità Competenza Art. 1 L’esecuzione del presente Regolamento e della legislazione federale in materia agricola è affidata alla Sezione dell’agricoltura (in seguito Sezione) del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento) in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi. Ordine della DOC Art. 2[1] L’Interprofessione della vite e del vino ticinese (in seguito IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell’utilizzo delle Denominazioni di Origine Controllata (in seguito DOC); lo Statuto è approvato dal Dipartimento. Associazione VITI Art. 3[2] L’Associazione VITI è competente per la gestione e l’assegnazione delle marche di garanzia «VITI», «Grappa controllata - Ticino» e «Acquavite d’uva controllata - Ticino»; lo Statuto è approvato dal Dipartimento. Formazione adeguata Art. 4 È data formazione adeguata se il gestore dell’azienda agricola soddisfa le esigenze dell’art. 4 dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (in seguito OMSt). Titolo II Miglioramenti strutturali Disposizioni generali Art. 5 Salvo prescrizioni contrarie del presente Regolamento sono applicabili per analogia le disposizioni generali (Capitolo 1) dell’OMSt. Beneficiari Art. 6 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le aziende che adempiono i requisiti di cui all’art. 7 della Legge sull’agricoltura. Elenco delle opere Art. 7 Sono considerati miglioramenti strutturali gli interventi atti a realizzare nel Cantone le seguenti opere: a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale, in particolare stalle per bovini, ovini, caprini e suini, fienili, rimesse per macchinari agricoli, depositi per i mezzi di produzione e per i prodotti, impianti d’evacuazione dei liquami, letamai e fosse per il colaticcio, recinti fissi per garantire la pascolazione sicura o per razionalizzare il pascolo; b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il conduttore e il personale agricolo commisurate alle loro esigenze minime; c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici in particolare movimenti di materiale, modellamenti dei terreni, opere di accesso ai fondi e di prosciugamento, seminagioni; d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni e le infrastrutture di base in particolare quelli per il personale, il deposito dei prodotti caseari e il ricovero del bestiame come pure le migliorie delle strutture alpestri abbinate alla riorganizzazione dello sfruttamento dei pascoli (migliorie integrali); e) l’acquisto, in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di case coloniche o di edifici alpestri indicati alle lettere a), b) e d); f) la dotazione delle aziende e degli alpi di impianti per la mungitura, compresi i relativi piazzali, e per la lavorazione del latte; g) il miglioramento dei pascoli alpestri in particolare l’allontanamento della vegetazione indesiderata e del pietrame; h) l’esecuzione o il miglioramento d’impianti per il trasporto di prodotti alpestri, in particolare strade d’accesso e teleferiche qualora le vie di comunicazione esistenti fossero insufficienti o se motivi di ordine tecnico o economico si opponessero alla costruzione di una nuova strada; i) gli investimenti fondiari per la raccolta, la lavorazione o lo smercio della produzione agricola; l) le opere agricole isolate, quali gli acquedotti alpestri e sui maggenghi di pre e postalpeggio, gli allacciamenti delle singole aziende agricole alle reti dell’acqua potabile e dell’energia elettrica, gli acquedotti di paese (limitatamente all’interessenza agricola), gli impianti di produzione o trasformazione di energia elettrica (limitatamente all’interessenza agricola), le prese d’acqua per impianti irrigui, i sentieri d’accesso ai monti e agli alpi, le teleferiche e gli altri generi d’impianti per il trasporto di merci e personale agricolo, le opere necessarie per la premunizione contro i danni provocati da elementi naturali sui terreni coltivi o quelli dovuti all’assestamento degli edifici rurali, l’adeguamento delle strade agricole esistenti alle nuove esigenze dei mezzi meccanici agricoli, la manutenzione straordinaria delle strade agricole e il ripristino di strade e altre strutture agricole danneggiate da eventi naturali; m) il riassetto di opere del genio rurale o di terreni coltivi danneggiati da eventi naturali; n) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale, ritenuta una distanza stradale di 15 km al massimo; o) il trasporto con elicottero dei prodotti delle aziende alpestri prive di collegamenti appropriati, ritenute al massimo le spese per 3 utilizzazioni per stagione; p) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico, in particolare muri a secco e corsi d’acqua; q) la costruzione di serre in sostituzione dei tunnel, escluse quelle per la coltivazione di piante fuori suolo (hors-sol). Aliquote del contributo Art. 8 1Per le opere di cui all’art. 7 sono concessi i seguenti contributi: a) opere di cui alla lettera a), c), d) 50% b) opere di cui alla lettera b), f), l), m) 45% c) opere di cui alla lettera e), h), o) 40% d) opere di cui alla lettera i), q) 35% e) opere di cui alla lettera g), p) 30% 2Per gli acquedotti di paese e gli impianti di trasformazione e produzione d’energia di cui all’art. 7 lett. l) sono concessi i seguenti contributi a dipendenza dell’interessenza agricola: a) inferiore al 10% 0% b) superiore al 10% fino al 15% 30% c) superiore al 15% fino al 20% 35% d) superiore al 20% 40% Per i comuni finanziariamente deboli sono concessi supplementi di contributo pari al 5% per la zona superiore e al 10% per la zona inferiore. 3Se il contributo è concesso in forma forfetaria non può essere superiore al contributo concesso mediante le aliquote massime. 4Il contributo cantonale non è subordinato alla concessione del sussidio federale. 5Durante l’esecuzione dei lavori possono essere versati, in base a un piano finanziario, acconti fino a un massimo del 90% dell’aiuto finanziario previsto. Il saldo è versato dopo l’approvazione della liquidazione finale. Interesse credito agricolo Art. 9 1Il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse per le operazioni di credito agricolo concesso dalla Banca dello Stato alle aziende agricole se il tasso è inferiore al 4%. 2Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente. Ammortamento credito agricolo Art. 10 1Se l’azienda agricola si trova in condizioni finanziarie particolarmente gravi il Cantone può assumere parte dell’ammortamento per le operazioni di credito agricolo concesso dalla Banca dello Stato. 2La parte di ammortamento assunta dal Cantone non può superare l’1%. 3La Sezione valuta l’opportunità della concessione sulla base della situazione finanziaria dell’azienda agricola. Credito d’investimento Art. 11 1I crediti d’investimento giusta l’OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato. 2La Banca dello Stato provvede all’esecuzione delle decisioni della Sezione o del Consiglio di Stato come pure al Servizio di contabilità e di cassa. 3Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra lo Stato e la Banca dello Stato. Ricostituzione di edifici rurali Art. 12 1Sono concessi contributi a favore della ricostruzione di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente Regolamento sono adempite. 2Per il calcolo del contributo è determinante, tuttavia, solamente la parte della spesa non coperta dalle prestazioni assicurative o da altri contributi analoghi. Restano riservate le eccezioni a detta norma ove la ricostruzione contribuisce notevolmente a migliorare le strutture. 3Se l’interessato non si fosse valso della possibilità di assicurarsi o se ne fosse valso in modo insufficiente, l’ammontare sussidiabile sarà equamente ridotto. Obbligo di manutenzione e coltivazione Art. 13 1Le terre bonificate con l’aiuto del Cantone devono essere coltivate in modo adeguato e le strutture mantenute convenientemente. Per gli edifici rurali, l’obbligo di mantenere un’opera implica quello di assicurare un edificio contro gli incendi, e per quanto possibile, contro i danni cagionati da fenomeni naturali, in ragione del suo valore di costruzione. 2In caso di negligenza nella coltivazione o nella manutenzione, la Sezione diffida il proprietario del fondo a coltivare in modo adeguato le terre o a mantenere convenientemente le strutture assegnandogli un termine per il riassetto. Titolo III Aiuti per la conduzione aziendale Obbligo di tenere la contabilità Art. 14 Il beneficiario dell’aiuto per la conduzione aziendale nel corso della durata del mutuo fornisce annualmente alla Sezione la contabilità aziendale nonché la notifica di tassazione. Aiuto cantonale per la conduzione aziendale Art. 15 1Per l’aiuto destinato alla conduzione aziendale, il Cantone concede prestazioni corrispondenti a quelle previste dall’art. 16 dell’Ordinanza federale concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura del 26 novembre 2003 (in seguito OMSC). 2Gli importi sono iscritti annualmente nel preventivo dello Stato. Compiti della Banca dello Stato Art. 16 1I fondi stanziati in virtù dell’OMSC e del presente Regolamento sono depositati presso la Banca dello Stato. 2La Banca dello Stato provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato o della Sezione come pure al Servizio di contabilità e di cassa. 3Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra lo Stato e la Banca dello Stato. Titolo IV Promozione dello smercio Rappresentatività delle organizzazioni Art. 17 1Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria sono riconosciute in base ai criteri definiti dalle disposizioni relative alla rappresentatività dell’Ordinanza federale sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP) del 30 ottobre 2002. 2Per prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione dei produttori e un’unica organizzazione di categoria. Domanda di riconoscimento Art. 18 Le domande di riconoscimento sono inoltrate dalle organizzazioni alla Sezione e contengono la prova che i criteri di cui all’art. 17 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto e l’elenco dei soci dell’organizzazione, i dati statistici necessari nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentati in seno all’assemblea. Contributo cantonale Art. 19 1Il contributo cantonale per le seguenti attività ammonta a: a) pubbliche relazioni 30% b) promozione delle vendite 50% c) pubblicità generale per l’agricoltura ticinese 30% d) manifestazioni e esposizioni 40% e) ricerche di mercato 30% 2Per le misure promozionali di prodotti di montagna e di settori agricoli particolarmente deboli il contributo è del 30% superiore alle aliquote del cpv. 1. 3Per settori agricoli particolarmente deboli si intendono gli allevamenti bovino, caprino e ovino. 4Per costi computabili s’intendono: a) l’impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel settore dell’impostazione grafica dell’imballaggio; b) i provvedimenti connessi al marketing/comunicazione nell’ambito della ricerca di mercato; c) singoli oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto che possono essere ascritti sino a una quota del 15% al massimo dei costi computabili. Mercati del bestiame da macello Art. 20[3] 1All’Unione dei contadini ticinesi (in seguito UCT) è versato un contributo annuo di 280’000. franchi per l’organizzazione dei mercati del bestiame da macello. 2Il contributo copre in primo luogo i costi organizzativi dei mercati e di trasporto degli animali alle piazze di mercato. 3L’UCT emana un regolamento relativo ai mercati del bestiame da macello che è approvato dal Dipartimento. 4Per il bestiame da macello venduto a terzi sulla piazza di mercato e in seguito macellato è versato un contributo unico secondo il regolamento dell’UCT nell’ambito del contributo versato dal Cantone. 5L’UCT presenta alla Sezione entro il 31 marzo un rendiconto finanziario sull’esercizio dell’anno precedente che comprende pure il numero dei mercati, dei capi presentati e sussidiati suddivisi per specie. Misure di solidarietà Art. 21 1Solo le organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute possono estendere l’obbligo del pagamento dei contributi (in seguito estensione) giusto l’art. 14 della Legge sull’agricoltura. 2Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione dei produttori o dell’organizzazione di categoria accettare le misure promozionali e chiedere al Consiglio di Stato la sua estensione. Domanda di estensione Art. 22 1Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria inoltrano le domande alla Sezione. 2Le domande devono contenere: a) una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi; b) un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico; c) il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; d) i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare; e) la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l’organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f) un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi. 3La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria. Contributi versati dai non membri Art. 23 1I contributi dei non membri non devono superare l’importo dei contributi dei membri delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria. 2Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria. 3Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente. 4Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria, le cui misure promozionali beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare alla Sezione entro il 31 marzo un rapporto sull’esecuzione e l’efficacia delle misure dell’anno precedente. Conferenza agro-alimentare Art. 24 1La Conferenza agro-alimentare è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è composta da 20 membri in rappresentanza di: a) Dipartimento delle finanze e dell’economia 3 rappresentanti b) Agricoltura produttiva 5 rappresentanti c) Trasformatori di prodotti agricoli 3 rappresentanti d) Commercianti di prodotti agricoli 2 rappresentanti e) Turismo 1 rappresentante f) Formazione professionale agricola 1 rappresentante g) Associazioni 1 rappresentante h) Servizi finanziari 1 rappresentante i) Ristorazione 1 rappresentante l) Albergheria 1 rappresentante m) Consumatrici 1 rappresentante. 2La Conferenza nomina tra i suoi membri il presidente e il segretario. Compiti della Conferenza agro-alimentare Art. 25 La Conferenza agro-alimentare ha i seguenti compiti: a) elaborare le strategie e gli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell’agricoltura ticinese; b) ricercare e attivare collaborazioni tra i settori economici e le organizzazioni che hanno attività collegate all’agricoltura; c) favorire il coordinamento dei progetti di promozione dell’agricoltura presentati dalle diverse organizzazioni dei produttori e di categoria identificando obiettivi e risorse comuni; d) istituire l’Organismo comune per promuovere lo smercio previsto dall’art. 10 cpv. 2 della Legge sull’agricoltura. Titolo V Avvicendamento generazionale Capitolo I Azienda gestita da padre e figlio Beneficiari Art. 26 1Possono beneficiare del contributo le aziende agricole che adempiono i requisiti di cui all’art. 16 della Legge sull’agricoltura. 2Nel caso il figlio non disponga di una formazione di base quale agricoltore, il contributo può essere versato già dal primo anno di cogestione, dei 3 necessari per acquisire la formazione adeguata giusta l’art. 4 cpv. 2 OMSt. Contributo Art. 27 1Il contributo annuo per azienda ammonta: a) nella regione di pianura fr. 15'000. b) nella Ia e IIa zona di montagna fr. 17'000. c) nella IIIa e IVa zona di montagna fr. 20'000. 2Se le superfici dell’azienda si estendono su più zone il contributo è calcolato in rapporto alle parti di superficie per zona. Capitolo II Azienda senza successione familiare Beneficiari Art. 28 1Possono beneficiare del contributo i giovani agricoltori che adempiono i requisiti di cui all’art. 18 della Legge sull’agricoltura. 2L’aiuto iniziale è concesso fino al compimento del 40° anno di età. Contributo Art. 29 1L’aiuto iniziale ammonta a: a) nella regione di pianura fr. 40'000. b) nella Ia e IIa zona di montagna fr. 45'000. c) nella IIIa e IVa zona di montagna fr. 50'000. 2Se le superfici dell’azienda si estendono su più zone il contributo è calcolato in rapporto alle parti di superficie per zona. Titolo VI: Conversione delle aziende all’agricoltura biologica Definizione Art. 30 1Per agricoltura biologica si intende quella praticata nel rispetto dell’Ordinanza federale sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997 e secondo i principi definiti dall’Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica - Bio Suisse. 2La conversione è considerata compiuta solo quando l’intera azienda agricola è riconosciuta e certificata come azienda biologica. Beneficiari Art. 31 Il contributo è concesso alle aziende agricole di gestori domiciliati nel Cantone che: a) già hanno diritto ai pagamenti diretti generali federali; b) hanno iniziato e portato a termine il processo di conversione; c) dopo la riconversione mantengono il fabbisogno in unità standard di manodopera (USM) dell’azienda nei parametri adottati per il sussidiamento; d) possono dimostrare il rispetto delle norme di produzione biologiche nell’azienda agricola in base alle normative federali per una durata minima di 10 anni. Contributo Art. 32 1Il contributo unico iniziale massimo di 15'000.-- franchi è calcolato proporzionalmente al numero delle USM necessarie all’azienda agricola, ritenuto un minimo di 0,25 e un massimo di 1.0. 2Il contributo è versato dietro presentazione del rapporto relativo al superamento del primo controllo Bio. 3Le USM sono determinate in base ai dati e ai parametri che reggono la concessione dei pagamenti diretti. 4Se durante il periodo di conversione vi sono modifiche superiori al 20% delle USM, si applica la media dei dati registrati in base al cpv. 2. 5Superfici aziendali servite per raggiungere i parametri di cui al cpv. 1 di aziende agricole in conversione non possono più essere computate per nuove richieste di contributi. Dichiarazione dell’Associazione Art. 33 Al termine del processo di conversione va presentata una certificazione dell’avvenuta conversione da parte dell’Associazione di cui all’art. 30 cpv. 1. Titolo VII Pagamenti diretti Declività Art. 34 1Quale base per la determinazione delle superficie che danno diritto ai contributi di declività fanno stato i dati del modello digitale dell’altimetria DHM25 Level2. 2In caso di contestazione vale la declività rilevata in loco. Contributi cantonali di declività Art. 35 1I contributi cantonali di declività in base all’art. 20 della Legge sull’agricoltura ammontano per ettaro e anno: a) terreni con una declività tra il 18 e il 35 per cento fr. 100. b) terreni con una declività superiore al 35 per cento fr. 250. 2Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al cpv. 1 sono uguali a quelle previste per i contributi di declività generali dell’Ordinanza federale sui pagamenti diretti del 7 dicembre 1998 (in seguito OPD). Contributi d’estivazione Art. 36 Su richiesta, gli enti di diritto pubblico che percepiscono contributi d’estivazione in base all’Ordinanza federale sui contributi d’estivazione del 29 marzo 2000 (in seguito OCEst) versano direttamente ai detentori di bestiame con diritti d’estivazione la quota parte prevista in loro favore dal diritto federale. Compensazione ecologica Art. 37 Per i vigneti con una elevata biodiversità ai sensi dell’allegato dell’OPD si intendono le superfici vitate che, oltre a rispettare le esigenze indicate dall’OPD, adempiono i seguenti requisiti: a) copertura del suolo: tra i filari il suolo dev’essere coperto da una superficie permanentemente inerbita, in cui la flora spontanea ricca di specie è predominante rispetto alle seguenti specie problematiche: Artemisia, Convolvolo, Coda cavallina, Romice, Ortica, Gramigna comune, Gramignone e Panici; b) cura in generale: ad eccezione del periodo della vendemmia, lo sfalcio deve avvenire in modo alternato, con una attesa di almeno 3 settimane per lo sfalcio tra un filare e l’altro (l’attesa minima per lo sfalcio di una medesima superficie è dunque di 6 settimane); c) primo sfalcio: non prima del 20 aprile. Contributi URA e SSRA Art. 38 1La Sezione è competente per accordare le autorizzazioni speciali che l’OURA e l’OSSRA delegano ai Cantoni. 2I richiedenti contributi URA e SSRA devono comunicare in forma scritta e senza indugio alla Sezione se animali di una categoria notificata nel quadro dei programmi URA o SSRA sono regolarmente tenuti in altre aziende (escluse le aziende alpestri). Disdette Art. 39 Se un agricoltore non intende più rispettare le condizioni previste per l’attribuzione di un determinato contributo o vuole rinunciare allo stesso è tenuto ad informarne la Sezione, a mezzo raccomandata, prima di intraprendere atti contrari alle condizioni per la concessione del contributo. Titolo VIII Qualità ecologica Capitolo I Disposizioni generali Scopo Art. 40 Il Cantone versa ai gestori che già hanno diritto ai pagamenti diretti contributi per la gestione di superfici di compensazione ecologica (in seguito SCE) di qualità biologica superiore, nonché per l’interconnessione ecologica. Condizioni e oneri per la qualità biologica e l’interconnessione ecologica Art. 41 1Le esigenze minime generali per la qualità biologica e l’interconnessione delle SCE sono quelle stabilite dall’OPD e dall’Ordinanza federale sulla qualità ecologica del 4 aprile 2001 (OQE). 2La superficie di compensazione ecologica combinata con il frutteto ad alto fusto non deve distanziare più di 100 metri da quest’ultimo per essere computabile. 3La notifica delle superfici dei biotopi indicati negli inventari naturalistici deve essere accompagnata da un accordo scritto fra il gestore e l’UPN. Capitolo II Interconnessione Promotori Art. 42 1Possono realizzare un progetto d’interconnessione: a) il Cantone; b) uno o più comuni; c) uno o più agricoltori; d) istituzioni pubbliche, associazioni o persone giuridiche in collaborazione con gli agricoltori. 2I promotori sottopongono preliminarmente l’impostazione del progetto d’interconnessione alla Sezione, che si esprime sulla sua fattibilità dopo avere sentito l’Ufficio della protezione della natura (in seguito UPN). 3I promotori verificano l’attuazione dei provvedimenti e forniscono la prova della loro realizzazione alla Sezione. 4I promotori, per l’allestimento del progetto possono chiedere alla Sezione e all’UPN una consulenza specifica. Gruppo operativo Art. 43 1I promotori costituiscono un gruppo operativo con un responsabile di riferimento per lo svolgimento del progetto. 2Il gruppo operativo è formato nella sua composizione minimale da: a) un agricoltore direttamente interessato; b) una persona competente in materia di agronomia; c) una persona competente in materia di biologia; d) un rappresentante di un ente pubblico o associazione. Approvazione del progetto d’interconnessione Art. 44 1Il progetto è inviato alla Sezione che, sentito l’UPN, lo approva. 2La Sezione invia la documentazione necessaria e la richiesta di contributo all’Ufficio federale dell’agricoltura per approvazione. Capitolo III Contributo Importo dei contributi Art. 45 1I contributi per la qualità ecologica ammontano per anno: a) per la qualità biologica 500.-- fr./ettaro di SCE b) per l’interconnessione 500.-- fr./ettaro di SCE c) per albero da frutto ad alto fusto nei campi 20.-- fr./albero 2Questi importi comprendono pure la partecipazione finanziaria della Confederazione ai contributi versati dal Cantone. Titolo IX Viticoltura Capitolo I Impianto vigneti e catasto viticolo Nuovo impianto Art. 46 Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall’Ordinanza federale sul vino del 7 dicembre 1998 (in seguito Ordinanza sul vino), s’intende: a) la sostituzione di prati vignati aventi una densità inferiore a 1000 ceppi per ettaro con vigneti intensivi; b) l’ampliamento di superfici vitate esistenti; c) la ricostituzione di vigneti non iscritti nel Catasto o nel precedente Registro dei vigneti retto dal Regolamento sulla viticoltura del 28 maggio 1997. Vigneti per il fabbisogno personale Art. 47 Chi intende piantare un vigneto il cui prodotto è destinato unicamente all’uso famigliare nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza sul vino, è tenuto ad annunciare l’inizio dei lavori alla Sezione con almeno 30 giorni di anticipo. Autorizzazioni d’impianto Art. 48 1Ad eccezione dei vigneti realizzati in base all’art. 47, l’impianto di nuovi vigneti necessita di un’autorizzazione, indipendentemente da una realizzazione a tappe o immediata. 2La richiesta per l’autorizzazione di impianto per nuovi vigneti è da inoltrare in forma scritta alla Sezione prima dell’inizio previsto dei lavori munita di: a) firme del promotore e del proprietario del fondo; b) coordinate e descrizione del fondo; c) piano di localizzazione; d) piano dell’area che si intende vitare con indicazione dei confini del vigneto; e) indicazione del sistema di allevamento; f) indicazione del numero totale previsto di ceppi per varietà; g) indicazione sull’utilizzazione dell’uva; 3La richiesta di cui al cpv. 2 può essere inoltrata alla Sezione, per il tramite delle autorità comunali, nell’ambito di una procedura di richiesta di licenza edilizia. Ricostituzioni di vigneti Art. 49 Le ricostituzioni, anche parziali, di vigneti soggetti all’iscrizione nel Catasto sono notificate entro il termine annuale definito dalla Sezione. Inizio dei lavori Art. 50 1L’inizio dei lavori non può avvenire prima della crescita in giudicato dell’autorizzazione. 2L’autorizzazione di impianto decade se i lavori non sono portati a termine entro tre anni dalla loro crescita in giudicato. 3L’autorizzazione d’impianto rilasciata dalla Sezione, rispettivamente la notifica a quest’ultima, non esonera il promotore dell’impianto o della ricostituzione dalla notifica o dall’ottenimento delle autorizzazioni di competenza di altre autorità. Ammissione alla produzione commerciale di vino Art. 51 La vendita di vino come pure di uve o di mosto d’uva al fine di produrre vino è ammessa unicamente se conforme all’art. 5 dell’Ordinanza sul vino o se l’impianto in conversione alla produzione commerciale di vino è preventivamente autorizzata dalla Sezione conformemente ai criteri fissati all’art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza sul vino. Catasto viticolo Art. 52 1La Sezione tiene il Catasto viticolo (detto in seguito Catasto) nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare: a) numero di ceppi per varietà e classe di età; b) forma di allevamento; c) anno di impianto o ricostituzione; d) destinazione prevista delle uve; e) informazioni necessarie al rilascio dei certificati di produzione. 2Il gestore o il proprietario annuncia alla Sezione per l’iscrizione nel Catasto le superfici vitate a partire da 200 ceppi o 400 m2, quelle con dimensioni inferiori, le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati e quelle per i quali vengono chiesti i pagamenti diretti. 3Annualmente, entro il 15 maggio il gestore, rispettivamente il proprietario, sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Sezione le informazioni che comportano una modifica dei dati registrati a Catasto. Capitolo II Produzione Limitazione della produzione Art. 53 1Sentita l’IVVT, la Sezione può fissare limiti di produzione inferiori a quelli previsti dal diritto federale per le uve DOC.[4] 2…[5] 3I limiti di produzione si riferiscono alla superficie occupata dal vigneto e alla varietà; in caso di vigneti estensivi è ammesso un computo massimo di 3 m2/ceppo per le forme di allevamento su filare e di 4 m2/ceppo per quelle a pergola. 4Per il computo pieno possono venire prese in considerazione unicamente viti con un’età minima di 3 anni; per le viti con più di 2 anni viene computato solo il 50% dei limiti di produzione fissati.[6] Certificato di produzione Art. 54 1Sulla base del Catasto, la Sezione rilascia i Certificati di produzione. 2Di principio, per produttore, vigneto, varietà e destinatario è rilasciato un Certificato di produzione se vi è uva destinata alla produzione di vino commerciale o vinificazione ad uso proprio presso terzi.[7] 3Nessuna fornitura e elaborazione d’uva può avvenire senza che una copia del Certificato di produzione sia stata depositata in precedenza presso chi ritira o trasforma le uve. Controllo della vendemmia Art. 55 1Chi compera o elabora uve allestisce un «Attestato di controllo» e lo trasmette il giorno stesso alla Sezione. 2In conformità a quanto indicato nel Certificato di produzione, l’Attestato di controllo riporta i seguenti dati: a) numero del certificato di produzione; b) nome e domicilio del viticoltore; c) nome del vinificatore (persona o ditta che trasforma l’uva a proprio rischio); d) comune ed eventuali designazioni particolari relative alla provenienza dell’uva; e) varietà dell’uva; f) tenore naturale in zucchero (% Brix); g) peso netto dell’uva da elaborare; h) tipo di elaborazione; i) osservazioni relative alla presenza di uve di altre varietà, al declassamento volontario delle uve o allo stato non ottimale delle stesse; l) luogo e data del controllo; m) firma della persona responsabile incaricata dal vinificatore; n) eventualmente firma del viticoltore o di un suo rappresentante. 3La trasmissione giornaliera degli Attestati di controllo alla Sezione può essere omessa previo accordo scritto della Sezione, se i dati sono trasmessi alla stessa tramite supporto elettronico.[8] 4Per l’emissione degli Attestati di controllo sono usati solo i moduli ufficiali o moduli approvati dalla Sezione. 5Nessuna elaborazione dell’uva può iniziare se non è stato emesso l’Attestato di controllo. 6Il cpv. 1 non si applica alle uve provenienti dai vigneti di cui all’art. 47, a condizione che l’elaborazione avvenga in locali o stabilimenti in cui non è elaborata o conservata altra uva o vino. Dichiarazione della vendemmia Art. 56 1I vinificatori inviano alla Sezione entro 10 giorni dall’ultima elaborazione delle uve, ma al più tardi entro fine ottobre una Dichiarazione della vendemmia sulla base degli Attestati di controllo emessi. 2Nella Dichiarazione della vendemmia sono indicati i chilogrammi di uva trattati, suddivisi per: a) varietà; b) classificazione (categoria); c) denominazione geografiche e particolari usate per la vinificazione; d) tipo di elaborazione (vinificazione in bianco di uve rosse, succo d’uva, grappa, acquavite, uva da tavola, uva rivenduta); e) destinazione (uso proprio, vendita, vinificazione per conto terzi); f) stima di eventuali quantitativi da elaborare ma non ancora raccolti. Controllo Ufficiale Art. 57 La Sezione vigila sulla corretta esecuzione dei controlli e verifica per campionatura la compilazione degli «Attestati di controllo». Conseguenze dell’inosservanza Art. 58 1Per il superamento dei limiti di produzione fissati in virtù del presente Regolamento fanno stato le norme di declassamento previste dalle disposizioni federali e cantonali. 2La consegna di miscele di uve implica il declassamento di tutta la partita. Nel caso di varietà sottoposte a limiti di produzione, tutte le uve dei vigneti e delle varietà in questione possono essere declassate ad una categoria inferiore. 3Per consegne a più vinificatori il declassamento avviene in proporzione ai quantitativi consegnati. 4Prodotti ottenuti con uve i cui Attestati di controllo o le cui Dichiarazioni della vendemmia non sono giunti nei tempi stabiliti non possono essere messi in commercio utilizzando denominazioni di origine controllata o di provenienza. 5Sulla base dei dati ottenuti, la Sezione comunica ai vinificatori le partite di uva declassate per il superamento dei limiti di produzione. Commercio di uve e derivati Art. 59 1L’uva oggetto di transazioni e trasferimenti è accompagnata dalla relativa copia dell’Attestato di controllo. 2L’uva e i suoi sottoprodotti provenienti da vigneti di cui all’art. 47 e da vigneti piantati senza autorizzazione o illecitamente non possono essere messi in commercio. 3Il prodotto ottenuto da uva trasformata senza l’emissione e trasmissione tempestiva del relativo Attestato di controllo non può essere messo in commercio. Documentazione Art. 60 Chi produce e commercia prodotti viti-vinicoli tiene una documentazione chiara e ordinata sulle quantità di uva, vino, grappa e acquavite prodotti e acquistati, nonché sulla loro origine e destinazione. Capitolo III Classificazione e denominazioni Classificazione dei vini Art. 61 1I vini ottenuti da uve prodotte e vinificate sul territorio del Cantone sono suddivisi in base alle uve utilizzate per la loro vinificazione e del loro tenore di zucchero, nelle seguenti 3 categorie: a) categoria 1: vini con denominazione di origine controllata; b) categoria 2: vini con denominazione di provenienza; c) categoria 3: vini senza indicazione d’origine, né di provenienza. 2I vini ottenuti con uve prodotte in Mesolcina e vinificate in Ticino possono portare una DOC cantonale a condizione che per la loro produzione siano rispettati i criteri vigenti per i vini DOC ticinesi.[9] Denominazione di origine controllata (DOC) Art. 62[10] 1I vini della prima categoria sono vini ottenuti con uve prodotte e vinificate nel Cantone, per la produzione dei quali sono state rispettate le corrispondenti norme vigenti e i disposti emanati dall’IVVT.[11] 2Per denominazioni di origine controllate (DOC) si intendono i termini «Ticino», «del Ticino» o «Ticinese» che sono riservati ai vini di cui al cpv. 1. 3Denominazioni geografiche, di località, toponimi e nomi simili o che richiamano concetti territoriali riferiti a perimetri più piccoli di quelli del Cantone sono riservati ai vini DOC. 4I termini particolari quali tenuta, azienda, fattoria, castello e simili sono riservati ai vini DOC. 5I termini laudativi e specificazioni quali riserva, crus e simili sono riservati ai vini DOC. 6Non sono ammessi nomi di fantasia per eludere le norme di cui ai cpv. precedenti. Denominazione tradizionale[12] Art. 63[13] Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica e denominazione tradizionale propria «Nostrano», possono essere usate solo uve di ceppo europeo, esclusi gli incroci interspecifici ad eccezione di varietà principali o complementari esplicitamente ammesse per la produzione di vini DOC. Capitolo IV Vini DOC Condizioni per l’uso delle DOC Art. 64[14] 1L’IVVT può emanare direttive per l’uso delle DOC. 2L’IVVT, oltre a quelle previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l’uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC, in particolare può: a) fissare obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio; b) definire normative per l’uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini descrittivi o laudativi; c) prevedere controlli e analisi; d) istituire registri di produttori, fruitori, imbottigliatori e commercianti; e) proporre all’autorità competente le sanzioni da adottare per le violazioni delle normative. 3L’IVVT comunica ai diretti interessati, al Laboratorio Cantonale, al Controllo svizzero del commercio dei vini e alla Sezione, la non conformità riscontrata, compresa quella di cui può essere venuto a conoscenza riguardante normative generali sulla produzione, vendita, stoccaggio e commercio dei prodotti viti-vinicoli. Titolo X Protezione dei vegetali Capitolo I Protezione fitosanitaria Servizio fitosanitario Art. 65 La Sezione, tramite il Servizio fitosanitario, applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dei vegetali. Osservanza Art. 66 Tutte le persone sono tenute a rispettare le misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (organismi di quarantena) inclusi negli allegati dell’Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali del 28 febbraio 2001 (OPV) e agevolare i controlli della Sezione. Focolai d’infezione Art. 67 1La Sezione può esigere l’eliminazione di focolai d’infezione, l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari come pure l’estirpazione di alberi da frutta, di ceppi di vite, di altre colture agricole o piante ornamentali, che costituiscono manifesti focolai d’infezione. 2Il proprietario della particella procede alle misure di lotta intimate dalla Sezione entro 10 giorni dall’ingiunzione. Scaduto il termine la Sezione può fare eseguire le operazioni richieste a spese del trasgressore senza ulteriore ingiunzione. 3In caso di inosservanza dell’eliminazione dei focolai d’infezione oppure dell’esecuzione di adeguati trattamenti, la Sezione può esigere l’estirpazione della particella a spesa del trasgressore. Capitolo II Utilizzazione di prodotti per il trattamento delle piante Autorizzazione Art. 68 La Scuola agraria, Mezzana (in seguito Scuola) è l’autorità preposta per il rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante giusta l’Ordinanza federale concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante nell’agricoltura del 16 aprile 1993 (in seguito OAA), l’Ordinanza federale concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante nell’orticoltura e nel giardinaggio del 14 aprile 1993 (in seguito OAOG) e l’Ordinanza federale concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante in settori particolari del 16 aprile 1993 (in seguito OASP). Compiti della Scuola Art. 69 La Scuola ha i seguenti compiti: a) rilasciare l’autorizzazione alle persone che ne fanno richiesta e che adempiano alle condizioni previste dall’OAA; dall’OAOG e dall’OASP; b) far riconoscere gli esami per l’autorizzazione «agricoltura» dall’autorità federale; c) organizzare gli esami per l’autorizzazione «agricoltura»; d) organizzare a dipendenza dei bisogni i corsi di preparazione per questi esami. Deroga all’art. 69 lett. a) Art. 70 In deroga all’art. 69 lett. a) ricevono automaticamente l’autorizzazione le persone che hanno superato un esame riconosciuto dal Dipartimento federale dell’interno nel quadro di una formazione professionale svolta nel Cantone. Titolo XI Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti Procedura Art. 71 1Chi intende gestire un terreno incolto, nell’impossibilità di giungere ad un accordo su base privata con il proprietario, inoltra la domanda motivata al Comune ove è situato il terreno precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare. 2Il Municipio notifica la domanda al proprietario del terreno assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare opposizione. L’opposizione deve essere motivata. 3Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Sezione, al richiedente e al proprietario. Decisione Art. 72 1La Sezione decide tenendo conto del preavviso del Municipio e dell’interesse pubblico. 2Se più domande concernono lo stesso terreno, la Sezione considera la domanda del richiedente per il quale la gestione del terreno è di maggior utilità per la propria base aziendale. Rilascio dell’autorizzazione Art. 73 1Se la domanda è accolta, la Sezione rilascia l’autorizzazione di coltivare che implica per il proprietario l’obbligo di tollerare. 2La Sezione può fissare condizioni relative alla gestione del terreno tenendo conto delle sue particolarità. 3L’autorizzazione è personale e non è trasferibile senza il consenso della Sezione. Durata Art. 74 1L’autorizzazione è data a tempo indeterminato. 2Il proprietario che, scaduto il periodo minimo iniziale di tre anni, intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, lo comunica in forma scritta al gestore e alla Sezione almeno sei mesi prima, rispettando i termini dell’uso cantonale. 3La Sezione, se sussistono le condizioni di cui al cpv. 2, dichiara decaduta l’autorizzazione. Titolo XII Allevamento di animali Specie animali Art. 75 Il presente Regolamento si applica all’allevamento di animali delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina. Art. 76 …[15] Inseminazione dei bovini Art. 77 1A copertura dei costi dell’inseminazione artificiale (in seguito IA) dei bovini il Cantone versa alle aziende agricole possessori di bovini un contributo annuo. 2Il contributo per capo ammonta al 35% del costo dell’IA (sperma, trasferta e messa in posa), ritenuto un importo massimo sussidiabile di 100 franchi per inseminazione. 3La domanda di contributo deve essere presentata alla Sezione entro il 31 marzo, allegando il conteggio relativo all’IA dei capi presenti nell’azienda l’anno precedente rilasciato dalle organizzazioni IA autorizzate giusta l’Ordinanza federale concernente l’allevamento di animali. Esposizioni bestiame minuto Art. 78 Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale dei riproduttori maschi e delle esposizioni consortili del bestiame minuto alla Federazione ticinese consorzi allevamento caprino e ovino è versato un contributo annuo di 7000.-- franchi. Contingenti di produzione del latte Art. 79 1La vendita e l’affitto di contingenti di produzione del latte fuori cantone da parte dei titolari sono notificati alla Sezione almeno 15 giorni prima della conclusione del contratto. 2La Sezione pubblica la lista dei contingenti in vendita o in affitto sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Titolo XIII Condotte veterinarie Condotta veterinaria Art. 80 La Condotta veterinaria (in seguito Condotta) è un’associazione di utilità pubblica ai sensi dell’art. 37 della Legge di applicazione e complemento al CCS del 18 aprile 1911 (LAC). Circoscrizione Art. 81 1Il territorio del Cantone è suddiviso nelle seguenti Condotte: a) Condotta veterinaria del Mendrisiotto b) Condotta veterinaria del Luganese c) Condotta veterinaria Piano di Magadino d) Condotta veterinaria del Locarnese e) Condotta veterinaria di Vallemaggia f) Condotta veterinaria della Verzasca g) Condotta veterinaria Riviera e Bassa Leventina h) Condotta veterinaria di Blenio i) Condotta veterinaria di Leventina 2Il Dipartimento designa i Comuni facenti parte delle singole Condotte. Soci Art. 82 1Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della Condotta. 2All’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro socio o da un membro maggiorenne della propria economia domestica. Nessuno può rappresentare più di un socio. Contratto Art. 83 1Il contratto disciplina il rapporto d’impiego fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare e al suo supplente. 2Le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari ticinesi e approvate dal Dipartimento sono parte integrante del contratto. 3Il contratto deve essere approvato dal Dipartimento. Veterinario di condotta Art. 84 1Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone. 2Il concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale. 3Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l’igiene delle carni. Tariffa di condotta Art. 85 1La tariffa di Condotta per unità bestiame grosso (in seguito UBG) è stabilita annualmente tenendo conto del fabbisogno finanziario della Condotta e delle UBG presenti nel comprensorio. 2Essa soggiace all’approvazione del Dipartimento. Specie animali Art. 86 1Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina. 2Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini dei pagamenti diretti. Contributo cantonale Art. 87 1Il Cantone partecipa in modo sussidiario al finanziamento delle Condotte con un contributo totale di 400'000.-- franchi. 2La Sezione determina l’importo del contributo per Condotta, ritenuto un contributo base di 20'000.-- franchi per Condotta e l’importo rimanente calcolato in funzione di: a) numero delle aziende, con fattore di ponderazione 1; b) numero ponderato delle UBG al beneficio dei pagamenti diretti, con fattore di ponderazione 4. Per il calcolo del numero ponderato delle UBG si tiene conto di un fattore 4 per i bovini e un fattore 1 per gli altri animali; c) distanza chilometrica delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta, con fattore di ponderazione 2; d) durata del tragitto dal domicilio del veterinario di condotta all’azienda, con fattore di ponderazione 3. 3Il contributo è versato annualmente entro il 30 giugno. Trasloco del bestiame Art. 88 Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio, pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle stesse condizioni. Titolo XIV Assicurazione del bestiame Casse di assicurazione del bestiame Art. 89 1L’assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino è gestita dalle Casse di assicurazione del bestiame (in seguito Casse). 2Con l’approvazione dello Statuto da parte del Dipartimento, la Cassa diventa obbligatoria per il bestiame della specie determinata del comprensorio. Costituzione delle Casse Art. 90 1Il Dipartimento è competente a decretare la costituzione, la modifica del comprensorio o la fusione di una o più Casse. 2Qualora il Dipartimento, nei casi previsti dalla legge, decreta la costituzione di una Cassa, la Sezione convoca l’assemblea preliminare dei possessori di bestiame per la nomina di una commissione, che elabori un progetto di Statuto da presentare all’assemblea costitutiva. 3L’assemblea costitutiva è convocata dalla Sezione entro 60 giorni dall’assemblea preliminare. Soci Art. 91 Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della Cassa. Statuto Art. 92 1La Cassa è retta da uno Statuto che definisce: a) il comprensorio e la sede della Cassa; b) le condizioni di ammissione degli animali da assicurare, il valore massimo di stima, il tasso per il calcolo dei premi, che non può essere inferiore all’1,5% del valore di stima; c) i limiti di età del bestiame assicurabile, ritenuto l’obbligo di assicurazione dei capi dal sesto mese di età; d) la percentuale per il calcolo dell’indennizzo in caso di morte o macellazione ordinata dal comitato o dal suo delegato; e) la modalità di valutazione e di vendita dell’animale da macellare o macellato; f) a chi spetta il ricavo dalla macellazione; g) le eventuali prestazioni supplementari della Cassa, quali la partecipazione alle spese di visita e cura veterinaria, pareggio delle unghie, ecc.; h) le condizioni assicurative per il bestiame venduto o di nuovo acquisto; i) le norme disciplinari verso soci che non rispettano lo Statuto o si rendono colpevoli di atti dannosi alla Cassa; l) la nomina di una commissione per l’evasione dei ricorsi proponibili contro le decisioni degli organi della Cassa; m) lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio sociale. 2Per quanto non stabilito dal presente regolamento sono applicabili le normative sulle società cooperative del CO. Affiliazione Art. 93 L’affiliazione del bestiame alla Cassa è definita dalla collocazione principale dell’azienda. In caso di contestazione decide la Sezione. Bestiame non assicurabile Art. 94 Non è assicurabile il bestiame: a) d’età inferiore a 2 mesi; b) d’età superiore a 14 anni; c) ammalato al momento della prima stima; d) da commercio o da macello di proprietà dei commercianti di bestiame o dei macellai. Stima Art. 95 1Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle epizoozie. 2Il possessore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e possessore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente in vigore. 3La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente. Indennizzo Art. 96 1La Cassa indennizza i danni derivanti dalla morte o macellazione dell’animale ordinata dal comitato o dal suo delegato, esclusi i casi di epizoozia indennizzati dallo Stato. L’indennizzo è calcolato fra il 50 e l’80% del valore di stima. 2L’indennizzo può essere ridotto o negato quando il danno è causato od aggravato da colpa del possessore di bestiame. In caso di dolo è riservata la procedura penale. 3Se il ricavo dalla macellazione o dalla vendita, eccede l’indennizzo statutario, la somma eccedente è da versare al socio, deduzione fatta di eventuali spese sopportate dalla Cassa nell’intento di realizzare un ragionevole utile. Danni della natura Art. 97 1La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e dall’incendio. 2L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata. Fondo di riserva Art. 98 La Cassa costituisce gradualmente un fondo di riserva, depositato presso un Istituto di credito, in modo che dopo 10 anni esso sia almeno pari al 5% del capitale assicurato. Obbligo di informare Art. 99 Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente alla Sezione: a) il rendiconto finanziario; b) l’ammontare dei contributi versati dai possessori; c) il numero dei proprietari di bestiame affiliati; d) il numero dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati; e) il numero dei capi di bestiame indennizzati. Contributo cantonale Art. 100 Il contributo annuo alle Casse è pari al 40% dei contributi versati dai possessori nell’anno precedente. Titolo XV Organizzazioni agricole Incasso quota per l’UCT Art. 101 1Su richiesta dell’UCT, la Sezione trattiene dall’ammontare dei pagamenti diretti le quote volontarie di cui all’art. 31 della Legge sull’agricoltura. Nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati personali la Sezione mette a disposizione dell’UCT annualmente entro il 30 giugno l’elenco delle aziende richiedenti i pagamenti diretti. L’UCT fornisce annualmente entro il 30 settembre l’elenco delle aziende disposte a versare la quota volontaria. 2Contestazioni sulla trattenuta di cui al cpv. 1 sono intimate direttamente all’UCT, la quale riversa all’avente diritto la trattenuta. Organizzazioni agricole nazionali Art. 102 Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni intercantonali o nazionali seguenti: a) Associazione svizzera per il promovimento della consulenza agricola (ASCA); b) Associazione svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB); c) Associazione svizzera industria+agricoltura (SVIL); d) Associazione svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH); e) Centrale svizzera del servizio agricolo volontario; f) Centrale svizzera di orticoltura; g) Organismo intercantonale di certificazione (OIC). Adesione e finanziamento Art. 103 Alle organizzazioni di cui all’art. 102 del presente Regolamento è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari richiesti ai rispettivi membri. Titolo XVI Dati delle aziende agricole Rilevazioni complementari Art. 104 1La Sezione può estendere la cerchia delle persone e delle aziende sottoposte ai rilevamenti rispetto alle disposizioni federali o cantonali. 2La Sezione può inoltre condurre indagini statistiche supplementari. Forma delle rilevazioni e trasmissioni dei dati Art. 105 1La Sezione può impiegare questionari propri o altri mezzi per l’esecuzione delle rilevazioni. 2I dati rilevati dalla Sezione possono essere utilizzati per l’applicazione di disposizioni federali e cantonali nell’ambito agricolo, veterinario, fitosanitario e statistico. 3La Sezione può trasmettere i dati agli uffici dell’amministrazione cantonale per l’adempimento dei loro compiti; a questi spetta in tal caso la responsabilità sulla protezione dei dati. Titolo XVII Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo I Protezione giuridica Reclamo Art. 106 Contro le decisioni della Sezione relative alla concessione di contributi è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall’intimazione. Opposizione Art. 107 Contro le decisioni della Sezione che riducono il carico usuale in base all’art. 8 OCEst è data facoltà di opposizione entro 30 giorni conformemente all’art. 8 cpv. 4 OCEst. Capitolo II Misure amministrative In generale Art. 108 1Le misure amministrative in violazione del presente Regolamento sono pronunciate dal Dipartimento, o dalla Scuola secondo le disposizioni della Legge sull’agricoltura. 2La Sezione revoca il riconoscimento delle forme di azienda qualora le condizioni definite dall’Ordinanza federale sulla terminologia agricola del 7 dicembre 1998 (OTerm) non siano più date. 3Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni false o inesatte per l’ottenimento dei contributi può essere escluso, per un periodo di 5 anni al massimo, dal diritto ai contributi. 4A chi viola in modo grave o ripetutamente le normative sull’uso delle DOC, l’IVVT vieta l’uso delle medesime fino ad un massimo di 5 anni.[16] 5Le spese causate da provvedimenti presi a seguito di indicazioni false, inesatte o mancanti sono a carico dell’ente o della persona responsabile. Vigneti impiantati illecitamente Art. 109 Il Dipartimento ordina l’estirpazione delle viti piantate illecitamente e, in casi di inottemperanza dell’ordine entro 12 mesi dalla sua notificazione, può farle rimuovere a spese del trasgressore, senza ulteriore ingiunzione. Restituzione dei contributi Art. 110 1L’obbligo di restituzione dei contributi versati giusta il Titolo V si estingue dopo un periodo di 15 anni a far capo dall’erogazione del sussidio. 2Nel caso di mancata cessione dell’azienda da parte del padre al figlio, di scioglimento anticipato o di inadempimento senza validi motivi del contratto di affitto il gestore è tenuto a restituire tutti i sussidi percepiti giusta il Titolo V. Postergazione Art. 111 1L’ipoteca legale può avere una precedenza di altre ipoteche pari al limite di aggravio. 2L’ipoteca può essere postergata, unicamente se gli ulteriori prestiti sono preventivamente autorizzati dalla Sezione. Capitolo III Disposizioni penali Contravvenzioni Art. 112 Le multe per le contravvenzioni al presente Regolamento sono inflitte dal Dipartimento. Titolo XVIII Disposizioni finali Capitolo I Esecuzione Collaborazione Art. 113 1I Municipi, le Cancellerie comunali, le Amministrazioni patriziali, gli enti, le associazioni di categoria e gli Uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione. 2La Sezione può delegare le rilevazioni dei dati delle aziende agricole giusta il Titolo XVI ai Comuni o a altri Enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita. 3La Sezione è autorizzata a trasmettere all’IVVT, alle Condotte, all’UCT e al Servizio di cui all’art. 16 cpv. 2 OPD i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.[17] Obbligo di informare Art. 114 Il richiedente è tenuto a fornire alle autorità e agli organi competenti all’applicazione del Regolamento tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti giustificativi e a permettere l’accesso agli edifici e alle superfici e l’esame dei libri contabili e della corrispondenza come pure il prelievo di campioni. Domanda Art. 115 1Le domande di riconoscimento delle forme di azienda o di contributi sono inoltrate all’autorità competente su modulo ufficiale, corredate dalla documentazione richiesta. 2Per l’esame della domanda l’autorità competente può ricorrere ad attestati obiettivi e imparziali emanati da organizzazioni. 3L’autorità competente può subordinare la pratica di controllore alla partecipazione di corsi speciali d’istruzione e tiene una lista dei controllori qualificati. Rifiuto della domanda Art. 116 L’autorità competente può respingere la domanda se le informazioni richieste non vengono fornite in tempo utile, sono incomplete o tendenziose oppure se non vengono concessi gli accessi agli edifici o alle superfici. Decisioni Art. 117 L’autorità competente esamina la domanda, determina l’ammontare di un eventuale contributo e comunica la decisione al gestore che ha fatto la domanda. Direttive e istruzioni Art. 118 1Le autorità competenti e gli organi competenti all’applicazione del presente Regolamento emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di loro competenza. 2I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria entrano in vigore con l’approvazione del Dipartimento. Vigilanza Art. 119 La vigilanza sulle Condotte e sulle Casse spetta al Dipartimento, che la esercita tramite la Sezione. Capitolo II Tasse In generale Art. 120 1A copertura delle spese, la Sezione può prelevare una tassa corrispondente ad un massimo di fr. 100.--. 2Chi chiede contributi di declività per superfici che non adempiono i relativi presupposti è tenuto a pagare una tassa base di fr. 50.-- più 5.-- franchi per particella. 3L’iscrizione nel Catasto di vigneti piantati prima del 1999 e annunciati dopo il 10 maggio 1999 per l’iscrizione nel previgente Registro dei vigneti, rispettivamente nel Catasto viticolo attuale, è soggetta a una tassa minima di fr. 50.-- e massima di fr. 100.--, da anticipare dal richiedente. 4Richieste di modifiche dei dati iscritti a Catasto o di Certificati di produzione, inoltrate dopo i termini, sono soggette a una tassa di fr. 50.--, da anticipare dal richiedente. 5Modifiche nel Catasto non annunciate entro i termini prescritti ed effettuate d’ufficio sono soggette a una tassa di fr. 50.--. 6La Sezione per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione riscuote, a copertura dei costi, una tassa in conformità dell’OPV. 7I richiedenti sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa. 8La Sezione può esigere un anticipo equivalente alle presunte spese di cui al cpv. 1. DOC Art. 121[18] 1L’uso delle DOC è soggetto al pagamento delle tasse fissate dall’IVVT. 2Per le seguenti attività, le tasse di cui al cpv. 1 non possono superare: a) per l’esame delle etichette; fr. 100. b) per vino analizzato; fr. 100. c) per vino analizzato in sede di contestazione; fr. 1500. d) all’ora per altri lavori, esclusi gli onorari di terzi computati al costo effettivo; fr. 150. e) al quintale di uva vinificata DOC per anno, quale tassa base per la gestione e i controlli. fr. 0.80 3Le decisioni e fatture dell’IVVT emanate per l’esecuzione di compiti attribuiti dal presente Regolamento, indicano i termini di ricorso. Autorizzazione utilizzazione di prodotti per il trattamento delle piante Art. 122 La Scuola, a copertura dei costi, preleva le seguenti tasse per quanto concerne l’autorizzazione e l’utilizzazione di prodotti per il trattamento delle piante: a) per il rilascio dell’autorizzazione; fr. 50. b) per l’esame; fr. 250. c) per ogni giornata di corso di preparazione; fr. 100. d) per il materiale didattico del corso di preparazione. fr. 50. Prestazioni di consulenza Art. 123 1Le prestazioni della consulenza sono retribuite come segue: a) Abbonamento annuo 200.-- fr. b) Tariffa oraria 40.-- fr./ora c) Tariffa forfetaria per trasferta 20.-- fr. d) Piano di foraggiamento 10.-- fr./vacca massimo fr. 100. e) Piano di concimazione aziendale 100.-- fr. particellare 10.-- fr./parcella f) Preventivo aziendale (budget) 250.-- fr. g) Perizie, stime, studi agronomici per enti pubblici o organizzazioni private 80.-- fr./ora 2Per le aziende agricole con abbonamento le tariffe per i piani di foraggiamento e di concimazione sono comprese nell’abbonamento mentre quelle per il preventivo aziendale sono ridotte del 50%. 3Le retribuzioni sono fatturate dalla Sezione. Capitolo III Disposizioni transitorie Commissione ecologica Art. 124 Quale prova del rispetto delle esigenze di cui all’art. 16 OPD, fino al 31 dicembre 2004, sono ammessi attestati analoghi rilasciati dalla Commissione Ecologia Agricola. Viticoltura Art. 125 1Le superfici vitate computate, definite dal previgente Regolamento sulla viticoltura e iscritte nel Registro dei vigneti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte d’ufficio nel Catasto viticolo a condizione che la loro produzione per l’uso commerciale di vino non sia espressamente stata limitata. 2…[19] 3…[20] Condotte veterinarie Art. 126 Gli Statuti delle Condotte sono da adeguare alle normative del presente Regolamento entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso. Capitolo IV Abrogazione Abrogazione Art. 127 Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti: a) Regolamento sulla terminologia agricola del 7 febbraio 1995; b) Regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura del 4 maggio 1994; c) Regolamento sulla promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura del 2 luglio 2003; d) Regolamento sui dati delle aziende agricole del 28 marzo 1995; e) Regolamento sulla consulenza agricola del 3 dicembre 1996; f) Regolamento sull’obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti del 17 aprile 1996; g) Regolamento sui crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 17 aprile 1996; h) Regolamento concernente l’edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23 marzo 1983; i) Regolamento concernente l’adesione ed il finanziamento alle organizzazioni agricole nazionali di interesse generale del 17 aprile 1996; l) Regolamento sulla viticoltura del 28 maggio 1997; m) Regolamento sulla protezione dei vegetali del 4 febbraio 1998; n) Regolamento sull’allevamento e sulla vendita del bestiame del 2 giugno 1993; o) Regolamento sulle condotte veterinarie del 19 novembre 1985; p) Regolamento sull’assicurazione del bestiame del 20 settembre 1983; q) Decreto esecutivo sui contributi di superficie cantonali per la gestione del suolo agricolo del 17 aprile 1996; r) Decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi del 24 settembre 2002. Capitolo V Entrata in vigore Entrata in vigore Art. 128 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[21] Pubblicato nel BU 2004, 3. [1] Art. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [2] Art. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [3] Art. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 615. [4] Cpv. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169; precedente modifica: BU 2004, 409. [5] Cpv. abrogato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [6] Cpv. modificato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [7] Cpv. modificato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [8] Cpv. modificato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [9] Cpv. modificato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [10] Art. modificato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [11] Cpv. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [12] Nota marginale modificata dal R 7.10.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 582. [13] Art. modificato dal R 7.10.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 582; precedente modifica: BU 2004, 409. [14] Art. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [15] Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 731. [16] Cpv. modificato dal R 27.4.2010, in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [17] Cpv. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [18] Art. modificato dal R 27.4.2010; in vigore dal 4.5.2010 - BU 2010, 169. [19] Cpv. abrogato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [20] Cpv. abrogato dal R 23.11.2004; in vigore dal 1.10.2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004 - BU 2004, 409. [21] Entrata in vigore: 2 gennaio 2004 - BU 2004, 3.