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قوانين سويسرا

Ordinance implementing the Law on groundwaters

صدر في 1979-01-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Regolamento della legge sulle acque sotterranee.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Ticino
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
groundwater, inland waters, concession, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. 9.1.3.2.1 Regolamento della legge sulle acque sotterranee (del 19 gennaio 1979) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978, decreta: Dipartimento competente (art. 2) Art. 1[1] Competente per l’ applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento). Domanda di concessione, contenuto (art. 13) Art. 2 1Il richiedente nella domanda di concessione espone il motivo, lo scopo e il modo di prelievo dell’ acqua, indica la quantità d’ acqua che intende captare e i tempi di captazione. 2La domanda di concessione deve essere corredata da: un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione; una prova della proprietà o documenti attestanti la possibilità di realizzare l’ opera nel luogo stabilito; i piani della costruzione, in scala non inferiore a 1:100, con indicati gli elementi essenziali dell’ opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.); un rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’ impianto, lo spessore dell’ acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’ acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’ estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo. 3La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento. Art. 2b ...[2] Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21) Art. 3 1La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4). 2La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento. Collaborazione per i servizi Art. 4 Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati. Tasse (art. 29) Art. 5 1Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse: fr. 0,30 per litro al minuto d’ acqua per uso agricolo; fr. 0,50 per litro al minuto d’ acqua per uso industriale o idrotermico. 2La tassa è ridotta del: 20 % se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’ anno per 24 ore al giorno; 40 % se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’ anno per 24 ore al giorno; 50 % se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’ anno per 24 ore al giorno. 3Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-. Entrata in vigore Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979. Pubblicato nel BU 1979, 58. [1] Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295. [2] Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.

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