Ordinance implementing the Federal Ordinance on control of air pollution
صدر في 2005-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt).
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Ticino
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, air quality/air pollution, emissions, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties
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9.2.1.1.4 Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt) (del 12 luglio 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamati: la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt); la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005 decreta: Titolo I Generalità Scopo e campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 16 dicembre 1985 (OIAt) nel settore della protezione contro l’inquinamento atmosferico, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone. Titolo II Autorità competenti Dipartimento Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento): a) ordina i provvedimenti per la limitazione delle emissioni provocate dal traffico secondo l’art. 18 OIAt; b) allestisce il piano dei provvedimenti (Piano di risanamento dell’aria; art. 31 e segg. OIAt, art. 5 RLaLPAmb) e lo sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb); c) coordina i rapporti con l’autorità federale. SPAAS Art. 3 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità; b) fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive; c) esegue i rilevamenti delle immissioni secondo l’art. 27 OIAt. Ufficio[1] Art. 4 L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito Ufficio):[2] a) esamina la conformità con le norme della LPAmb e dell’OIAt degli impianti stazionari nuovi (art. 3 segg. OIAt) e di quelli esistenti (art. 7 segg. OIAt), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di una dichiarazione delle emissioni (art. 12 OIAt), di una previsione delle immissioni (art. 28 e 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad attestare la conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb); b) esamina le proposte di risanamento e le eventuali domande di agevolazioni (art. 11 OIAt); c) esegue i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi o risanati, con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di misurazioni sulle emissioni (art. 13 segg. OIAt), sulle immissioni (art. 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad attestare la conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb); d) sorveglia la corretta osservanza delle norme in materia di combustibili (art. 21 segg. OIAt) e di carburanti (art. 24 segg. OIAt); e) rilascia le autorizzazioni per il controllo degli impianti a combustione e organizza i relativi corsi di aggiornamento per i controllori; f) esercita gli ulteriori compiti affidatigli dal presente regolamento, segnatamente dal Titolo III; g) rilascia i preavvisi in materia di inquinamento atmosferico. Comuni Art. 5 1I Comuni sono competenti, in generale: a) per gli impianti a combustione alimentati a gasolio e/o a gas con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW e per gli impianti a combustione alimentati a legna con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW; b) per l’applicazione dell’art. 10 e la relativa sorveglianza.[3] 2In particolare, i Municipi: a) esaminano la conformità degli impianti nuovi e controllano periodicamente (art. 13 cpv. 3 OIAt) quella degli impianti esistenti con le norme dell’OIAt, in particolare dell’Allegato 3, redigendo i relativi protocolli e comunicando i risultati delle misurazioni ai proprietari degli impianti; b) applicano per tali impianti (art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt) le norme e le Raccomandazioni concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti (RAlt) emesse dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP); c) emanano gli ordini di limitazione delle emissioni e di risanamento per gli impianti non conformi; d) allestiscono e aggiornano il catasto degli impianti di cui al cpv. 1 esistenti sul loro territorio e trasmettono periodicamente all’Ufficio gli aggiornamenti secondo le direttive della SPAAS.[4] Titolo III Esecuzione dei controlli degli impianti a combustione[5] Autorizzazione Art. 6[6] 1Le autorità incaricate del controllo degli impianti a combustione possono procedervi direttamente o affidarne l’esecuzione a terzi i quali esercitano allora le competenze di cui agli art. 4 lett. c, d, ed e 5 cpv. 2 lett. a, b, d. 2I controlli possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dall’Ufficio. 3L’autorizzazione è personale e viene concessa a coloro che sono in possesso dell’attestato federale di controllore della combustione rilasciato secondo le direttive del competente Ufficio federale. 4I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall’Ufficio. 5In caso di inadempienza grave o ripetuta alle disposizioni in materia, l’Ufficio può sospendere la validità dell’autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla. Esecuzione Art. 7 1Il tipo di esecuzione adottato nel Canton Ticino è il «modello 1» messo a punto dall’UFAFP. 2Per l’esecuzione delle misurazioni fanno particolarmente stato le Raccomandazioni per la misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra - leggero» o con gas emesse dall’UFAFP. 3Per quanto concerne la misurazione degli ossidi d’azoto in impianti fino a 1 MW si adotta la procedura semplificata prevista dalle Raccomandazioni per la misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra - leggero» o con gas emesse dall’UFAFP. Apparecchi di misurazione Art. 8 1Gli apparecchi di misurazione devono soddisfare le direttive dell’ente federale per la metrologia e l’accreditamento (METAS). 2La SPAAS può richiedere informazioni e maggiori garanzie sullo stato degli apparecchi di misurazione. Obblighi del proprietario Art. 9 1Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire un corretto funzionamento e un’adeguata manutenzione. 2Esso deve in particolare: a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l’accesso all’impianto e l’attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli; b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto degli impianti. Titolo IIIa[7] Esecuzione dei controlli degli impianti di recupero dei vapori di benzina[8] Art. 9a[9] Il Dipartimento è autorizzato a stipulare accordi con privati per la delega dell’esecuzione di compiti relativi alla verifica dell’applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’aria per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio dei distributori di benzina. Art. 9b[10] Per i sistemi di recupero dei vapori di benzina, per i controlli e la manutenzione che devono essere eseguiti periodicamente su questi sistemi nonché per la loro sorveglianza automatica fa stato il «Manuale per il controllo dei distributori di carburante con sistemi di recupero dei vapori di benzina» emesso dall’Ufficio federale dell’ambiente e le raccomandazioni dell’Associazione svizzera degli specialisti in igiene dell’aria (Cercl’Air). Titolo IV Provvedimenti per il risanamento dell’aria[11] Divieto di fuochi all’aperto Art. 10[12] 1L’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm. 2Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili. 3Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o ecologica. 4Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi. 5Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura. Risanamento di impianti a gasolio e a gas Art. 10a[13] Il risanamento di impianti alimentati a gasolio e a gas non può essere effettuato con la sola sostituzione del bruciatore qualora ciò contempli l’utilizzo di un combustibile diverso da quello previsto per la caldaia. Limite di rendimento per impianti a legna Art. 10b[14] 1Per quanto concerne i nuovi impianti alimentati a legna che sono o potrebbero essere utilizzati come riscaldamento primario di un edificio, devono essere rispettati i seguenti valori minimi per il rendimento termico (η): impianti a legna in pezzi, η = 83%; impianti a cippato, η = 85%; impianti a pellets, η = 85%; caminetti e stufe da camera, η = 78%; cucine economiche, η = 60 - 75%; stufe a pellets, η = 83%. 2I nuovi impianti, o quelli considerati tali secondo quanto stabilito dall’art. 2 cpv. 4 OIAt, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2008 che non soddisfano i succitati valori minimi dovranno essere adeguati entro un anno o messi fuori servizio. L’adeguamento potrà avvenire mediante inserimento di una sonda lambda per la regolazione automatica dell’afflusso di aria comburente e/o con la posa di un filtro per il particolato. Dispositivi di sorveglianza dei vapori di benzina Art. 10c[15] 1Su tutte le pompe di benzina dovranno essere installati i dispositivi di sorveglianza del sistema di recupero delle emissioni di vapori di benzina che sono stati approvati dal Cercl’Air. 2Il Dipartimento indica i termini di esecuzione delle modifiche necessarie sulla base dei quantitativi annui di benzina erogata. Titolo V Disposizioni finali e transitorie Contravvenzioni Art. 11[16] In deroga all’art. 2a RLaLPAmb, le contravvenzioni all’art. 10 sono punite dal Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20 000.–. La procedura è regolata dagli art. 147 e segg. della Legge organica comunale. Entrata in vigore Art. 12 Ottenuta l’approvazione federale,[17] il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[18] contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004. Pubblicato nel BU 2005, 347. [1] Nota marginale modificata dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [2] Frase modificata dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [3] Cpv. modificato dal R 16.9.2008; in vigore dal 19.9.2008 - BU 2008, 544. [4] Lett. modificata dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [5] Sottotitolo modificato dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [6] Art. modificato dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [7] Titolo introdotto dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 184. [8] Sottotitolo modificato dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [9] Art. introdotto dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 184. [10] Art. modificato dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368; precedente modifica: BU 2006, 184. [11] Titolo modificato dal R 16.9.2008; in vigore dal 19.9.2008 - BU 2008, 544. [12] Art. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 27.10.2006 - BU 2006, 460. [13] Art. introdotto dal R 16.9.2008; in vigore dal 19.9.2008 - BU 2008, 544. [14] Art. introdotto dal R 16.9.2008; in vigore dal 19.9.2008 - BU 2008, 544. [15] Art. introdotto dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [16] Art. modificato dal R 28.6.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 368. [17] Approvazione federale 28 settembre 2005 - BU 2005, 349. [18] Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 341.