Executive Decree concerning protected fishing zones 2007-2012
صدر في 2006-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007 – 2012.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Ticino
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishing area, prohibited fishing area, freshwater fishes, offences/penalties, fishery management and conservation, aquatic animals
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
8.5.2.2 Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007 - 2012 (del 24 ottobre 2006) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la relativa Ordinanza del 24 novembre 1993, la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento d’applicazione del 15 ottobre 1996, in particolare l’art. 19; decreta: Art. 1 Per il periodo di 6 anni, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, sono istituite le seguenti zone di protezione dove la pesca è vietata: a) Zone di protezione nei corsi d’acqua: 1. Riale di Golino: dalla confluenza con il fiume Melezza alla prima cascata a monte della strada cantonale. 2. Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all’entrata del paese di Arcegno, nonché tutta la tratta a valle dello sbarramento presso i mulini Simona a Losone. 3. Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Neveria (a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin. 4. Fiume Bavona a Bignasco-Cavergno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino a Cavergno (passerella). 5. Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti. 6. Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti. 7. Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo. 8. Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura. 9. Fiume Moesa a Lumino: dall’attraversamento della linea elettrica a monte del ponte di Lumino (pilone in sponda destra) fino al confine del Cantone dei Grigioni. 10. Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale. 11. Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano. 12. Fiume Brenno: dal Ponte del Satro a Dongio al ponte delle terme di Acquarossa; nonché l’affluente in sponda destra presso la piscicoltura, dalla confluenza col Brenno al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso. 13. Fiume Brenno: dalla prima ansa del fiume salendo dal ponte per Loderio fino a 30 m dalla briglia posta all’inizio della tratta arginata, nonché nell’affluente Legiuna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia. 14. Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina in Personico: il tratto di canale cintato. 15. Fiume Ticino a Giornico: dal ponte industriale delle Officine Elettriche Monteforno Bodio (O.E.M.B.) alla confluenza del torrente Baròugia. 16. Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo. 17. Fiume Ticino a Faido-Chiggiogna: dalla confluenza con il riale Croarescio a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia. 18. Roggia delle tre cappelle ad Ambrì: dalla confluenza con il Rio Secco all’inizio della roggia (sbocco della tubazione). 19. Rio Secco ad Ambrì e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa. 20. Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale. 21. Fiume Ticino ad Airolo: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss. 22. Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada per Fontanella, sulla riva del lago Ritom. 23. Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del Penitenziario. 24. Riale Scairolo a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano. 25. Fiume Laveggio a Riva S. Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago. b) Zone di protezione nei laghi Verbano e Ceresio: 1. Lago Verbano: A) ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere, la pesca è vietata alle foci dei fiumi Maggia, Ticino (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino) e Verzasca (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, compresa l’insenatura del Pozzaccio, fino all’altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino); B) la pesca è inoltre vietata nella zona di protezione A delle Bolle di Magadino che è delimitata verso il lago, da Magadino alla foce della Verzasca, da boe di segnalazione. In questa zona è consentita, ad eccezione delle foci in ottemperanza alla lettera A), solo la pesca con reti limitatamente dal 1° gennaio al 15 marzo e dal 15 luglio al 20 settembre, nel rispetto dell’art. 3 dell’Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979. 2. Lago Ceresio: A) ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere, la pesca è vietata alle foci dei fiumi Cassarate, Laveggio, Magliasina e Vedeggio; B) la pesca è inoltre vietata nelle arcate del ponte-diga di Melide, all’interno dell’area delimitata dagli appositi cartelli indicatori. c) Zone di divieto di pesca con reti: 1. Golfo di Agno: dalla darsena Vigotti a Magliaso in linea retta alla proprietà dello Stato in territorio di Montagnola, località Cosliva. 2. Golfo di Capolago: dal debarcadero di Melano in linea retta al Sasso di Riva. 3. Nello stretto di Lavena. 4. Golfo di Ascona: dall’Ascolago in linea retta alla punta del Cantonaccio. 5. Isole di Brissago: all’interno della fascia di lago di 250 metri attorno alle isole di Brissago la pesca con le reti ancorate e il tramaglio è vietata. 6. Golfo di Locarno: dalla foce del riale Rabissale in linea retta all’hangar dei canottieri di Locarno. Art. 2 Le zone di protezione sono di regola segnalate mediante cartelli indicatori. Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2006, 455.