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قوانين سويسرا

Cantonal Law on energy

صدر في 1994-02-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge cantonale sull’energia.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Ticino
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
basic legislation, energy conservation/energy production, renewable energy, policy/planning, offences/penalties

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  1. Art. 1 1La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell’ambiente. 2Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove: a) l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; b) lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate; d) il ruolo dell’AET. Campo di applicazione

  2. Art. 2 La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell’utilizzazione dell’energia. TITOLO II Pianificazione energetica Politica energetica cantonale e comunale

  3. Art. 3[2] 1La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali. 2I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali. Piano energetico cantonale (PEC) a) contenuti[3]

  4. Art. 4[4] 1Il PEC: a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica cantonale; b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) sulla base di specifiche schede; c) definisce un piano d’azione comprendente: - gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali, - lo scenario energetico determinato dall’adozione di questi strumenti, - le autorità che sono tenute ad attuarlo e - i soggetti a cui esso si applica. 2Nell’ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull’evoluzione della produzione, dell’approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia. b) procedura[5]

  5. Art. 5[6] 1Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC. 2Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario. 3Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa. 4Il PEC è pubblico. c) obbligo di collaborare

  6. Art. 5a[7] 1Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l’allestimento e l’aggiornamento del Piano energetico cantonale. 2Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari. TITOLO III Promozione Informazione e consulenza

  7. Art. 6 Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l’informazione, la consulenza e l’aggiornamento professionale. Campagne promozionali

  8. Art. 7[8] Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari le campagne promozionali volte a favorire l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica) in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento. Sviluppo di nuove tecnologie

  9. Art. 8 Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e per l’utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo.

  10. Art. 8a[9] 1I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. 2La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti. 3Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità. TITOLO IV Provvedimenti Capitolo I Provvedimenti sull’utilizzazione dell’energia Provvedimenti sugli edifici

  11. Art. 9 Edifici e locali riscaldati o raffreddati devono essere isolati termicamente, resi ermetici e provvisti di una massa termica adeguata. Provvedimenti sugli impianti.

  12. Art. 10 1Gli impianti destinati al riscaldamento, alla climatizzazione, alla ventilazione o al raffreddamento, nonché quelli artigianali e industriali devono essere dimensionati, costruiti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le perdite di trasformazione e di distribuzione dell’energia impiegata. 2Il calore residuo deve essere recuperato nel limite della fattibilità tecnica ed economica. 3Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione. Installazioni con notevole potenza assorbita

  13. Art. 11 1Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale, della sua posizione oppure quando permette di ottenere un risparmio energetico. 2La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione. Competenza

  14. Art. 12 Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche, i limiti di potenza, i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le procedure di autorizzazione relativi alle norme del presente capitolo. Capitolo II Provvedimenti sulla distribuzione dell’energia in rete

  15. Art. 13-14 …[10]

  16. Art. 15 …[11] TITOLO V Attuazione Delega di competenza

  17. Art. 16 1Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all’attuazione della presente legge; esso può delegare le proprie competenze in via di regolamento. 2Tramite decreto possono essere delegati all’AET taluni compiti conformi con gli scopi della stessa. Municipi

  18. Art. 17 I Municipi: a) allestiscono il catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale e cantonale sull’energia; b) designano le persone autorizzate ad eseguire i controlli secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo e fissano le relative tasse. Proprietari

  19. Art. 18 1I proprietari sono tenuti a gestire i loro edifici e impianti conformemente alle possibilità date dalla tecnica in modo da ridurre al minimo le perdite di energia. 2Essi devono in particolare: a) permettere l’accesso per i controlli necessari; b) consentire l’esecuzione di eventuali piccoli interventi connessi al controllo; c) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche importanti, come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto di cui all’articolo 17 lett. a). Ricorsi

  20. Art. 19[12] 1Contro le decisioni comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987. 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Disposizioni penali

  21. Art. 20 1I reati puniti dalla legislazione federale sull’energia sono perseguiti dall’autorità giudiziaria. 2…[13] 3Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.--, è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[14] TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali Diritto transitorio

  22. Art. 21 Le domande di costruzione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore. Modifiche e abrogazioni

  23. Art. 22 1Sono abrogati il Decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6 settembre 1982, il relativo Regolamento di applicazione e il decreto legislativo concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 6 settembre 1982. 2La Legge istituente l’Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue: Scopo e indirizzi dell’azienda

  24. Art. 2 1L’azienda ha per scopo la produzione e il commercio di energia. 2L’azienda, tenuto conto delle norme della legge cantonale sull’energia e degli indirizzi energetici cantonali concorre all’attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell’uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative. 3In materia di altre energie, segnatamente di gas naturale, essa collabora con gli Enti pubblici, parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e concorre con essi alla realizzazione e alla gestione dei relativi impianti. Mezzi

  25. Art. 2a Per adempiere ai suoi compiti l’AET dispone: a) dei mezzi che il Cantone le mette a disposizione (Titolo III della Legge cantonale sull’energia); b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti propri, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni. Amministrazione dell’azienda

  26. Art. 2b (nuovo) Avuto riguardo al fabbisogno energetico cantonale, l’AET è amministrata secondo criteri commerciali. Energia elettrica di complemento

  27. Art. 3 Le aziende di distribuzione di energia nel Cantone coprono il fabbisogno di energia elettrica di complemento presso l’AET, acquistando da essa l’energia non proveniente da impianti propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti o da produttori in proprio ai sensi dell’articolo 15 della Legge cantonale sull’energia, a condizione che l’AET sia in grado di fornire l’energia a prezzi competitivi. Fornitura diretta

  28. Art. 3a (nuovo) Fatta eccezione per i casi in cui la fornitura, per ragioni tecniche, non risulta economica, spetta all’AET il diritto di fornire direttamente: a) l’energia necessaria ad opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali, così come a importanti opere federali; b) l’energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh, previa decisione del Consiglio di Stato, avuto riguardo degli obiettivi della legge cantonale sull’energia e degli interessi dei comuni toccati. Prezzi

  29. Art. 3b (nuovo) 1L’AET, con riserva di particolari circostanze di fatto che fossero d’ostacolo, fornisce l’energia a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili o a organizzazioni di Comuni analoghe ai Consorzi che ne fanno richiesta. 2Allo scopo di far fronte a tale impegno, l’AET favorisce la costituzione di consorzi regionali di distribuzione e programma i suoi interventi in vista delle scadenze delle concessioni di distribuzione. Vigilanza

  30. Art. 5 1L’azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato. 2Il rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica. 3Ogni due anni l’AET sottopone al Gran Consiglio per discussione un rapporto sull’attività prevista che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari. 4Gli impegni dell’azienda eccedenti l’ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l’accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d’esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all’approvazione del Gran Consiglio. Destinazione dell’utile

  31. Art. 19 L’utile rimanente dell’azienda, risultante dopo l’applicazione dell’articolo 18, è devoluto allo Stato. Entrata in vigore

  32. Art. 23 1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[15] Pubblicata nel BU 1994, 105. -------------------------------------------------------------------------------- [1] RS 730.0 [2] Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [3] Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [4] Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [5] Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [6] Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [7] Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. [8] Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69. [9] Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69. [10] Art. abrogati dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 17; precedente modifica: BU 2009, 54. [11] Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 27; precedente modifica: BU 2009, 54. [12] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39; precedente modifica: BU 1997, 218. [13] Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2009, 39. [14] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390. [15] Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 105.

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