Cantonal Law implementing the Federal Environment Protection Act
صدر في 2004-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb).
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Ticino
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, environmental planning, recycling/reuse, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning
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9.2.1.1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; visto il messaggio 19 aprile 2000 n. 4998 del Consiglio di Stato; visto il messaggio aggiuntivo 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato; visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Scopo e principi generali Scopo Art. 1 La presente legge, conformemente all’obbiettivo di uno sviluppo sostenibile: a) disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e delle relative ordinanze federali di esecuzione; b) predispone le misure cantonali complementari per promuovere la protezione dell’ambiente; c) promuove la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti. Principi della protezione dell’ambiente nell’attività dello Stato Art. 2 1Nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un’incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell’ambiente. 2In tal senso vegliano in particolare a: a) valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta; b) prevenire gli effetti dannosi e molesti sull’ambiente; c) adottare misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte; d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate. Collaborazione Art. 3 1Il Cantone collabora con i Comuni e gli altri enti pubblici per l’attuazione dei provvedimenti di protezione dell’ambiente, vegliando a garantire il reciproco scambio di informazioni e a coordinare i rispettivi interventi. 2Esso coinvolge le organizzazioni interessate e instaura le opportune relazioni con le regioni vicine, segnatamente quelle transfrontaliere. Capitolo II Competenze Cantone: a) Competenza di principio Art. 4 1L’applicazione della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato. 2Esso adotta i relativi regolamenti di applicazione, stabilendo, per i singoli settori, le autorità incaricate dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili. 3Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate. b) Delega consensuale Art. 5 1Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza. 2Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione. 3Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso. Comuni Art. 6 1I Comuni coadiuvano l’autorità cantonale nell’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell’ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni. 2I Comuni sono inoltre competenti: a) in materia di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione, nei limiti stabiliti dal regolamento; b) in materia di fuochi all’aperto e compostaggio nei limiti stabiliti dal regolamento; c) in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser nei limiti stabiliti dal regolamento; d) in materia di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla presente legge e da leggi speciali; e) in materia di inquinamento fonico nei limiti stabiliti dal relativo regolamento. 3I Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori. 4I Comuni provvedono a che gli strumenti della pianificazione del territorio di loro competenza adempiano alle esigenze della protezione dell’ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispongono affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati. 5L’assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all’art. 5. 6I Comuni collaborano tra di loro, predisponendo le opportune modalità organizzative. Capitolo III Pianificazione cantonale in materia di protezione dell’ambiente Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente Art. 7[1] 1Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente. 2Il Rapporto sulla protezione dell’ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario. 3Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa. 4Il Rapporto cantonale è lo strumento di indirizzo per l’attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l’elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell’ambito del suo allestimento e della sua adozione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vegliano ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato. 5Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale. Capitolo IV Misure cantonali di promozione Misure: Informazione e formazione: a) Informazione, sensibilizzazione e consulenza Art. 8 1Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della protezione dell’ambiente, lo stato del carico inquinante e le misure atte a prevenirlo o ridurlo. 2Fornisce inoltre agli enti pubblici e ai privati la consulenza sui provvedimenti e sulle tecniche che consentono di prevenire, diminuire o eliminare gli effetti dannosi o molesti sull’ambiente. 3Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate. b) Formazione e aggiornamento professionale Art. 9 1Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della protezione dell’ambiente, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore. 2Esso veglia a che nei programmi di insegnamento scolastico l’educazione ambientale venga adeguatamente considerata e promuove l’inserimento di materie legate alla protezione dell’ambiente nei programmi degli altri istituti di formazione superiore nel Cantone. Ricerca scientifica Art. 10 1Il Cantone, in particolare in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici nel Cantone, promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca nel settore della protezione dell’ambiente e lo sviluppo delle tecnologie atte a ridurre il carico inquinante e a favorire l’uso parsimonioso delle risorse. 2Può pure sostenere la realizzazione nel Cantone di impianti pilota e di dimostrazione. Strumenti della pianificazione del territorio Art. 11 Il Consiglio di Stato provvede a che gli strumenti della pianificazione del territorio adempiano alle esigenze della protezione dell’ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispone affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati. Altre attività del Cantone Art. 12 1Il Consiglio di Stato veglia a che nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza i suoi servizi promuovano la protezione dell’ambiente. 2In particolare predispone affinché: a) nella progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e impianti le emissioni vengano limitate nella misura massima possibile, con misure alla fonte; b) vengano utilizzati macchinari, apparecchi e veicoli che producono minori emissioni ed hanno una maggiore durata di vita; c) vengano utilizzate sostanze non pericolose per l’ambiente; d) vengano preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l’uso parsimonioso delle risorse, e in particolare l’utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili. 3Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone. Provvedimenti supplementari Art. 13 1Il Cantone può concedere contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti che: a) consentono una ulteriore sensibile limitazione delle emissioni rispetto a quanto già esigibile in virtù della legislazione federale; b) senza gli aiuti non risulterebbero sopportabili dal profilo economico; c) rivestono un interesse pubblico o generale, in quanto permettono di migliorare in modo apprezzabile la situazione per quanto riguarda gli effetti considerati. 2I contributi vengono concessi, nell’ambito di programmi mirati, sia per la costruzione di impianti nuovi che per il risanamento di impianti esistenti, pubblici e privati, fino ad un massimo del 20% dei costi d’investimento di tali provvedimenti. 3Valgono per il resto le disposizioni di cui all’art. 23. Capitolo V Smaltimento dei rifiuti Autorità competenti: I. Gran Consiglio Art. 14 1Il Gran Consiglio esercita i compiti riservatigli dalla Costituzione, segnatamente votando i crediti e rilasciando le concessioni di sua competenza. 2Esso in particolare: a) nell’approvare i crediti di sua competenza per la progettazione e/o costruzione e/o il sussidiamento di impianti, determina pure i compiti rispettivi dello Stato, di enti pubblici e di eventuali terzi per quanto concerne la progettazione, costruzione e gestione. b) approva l’affidamento ad enti pubblici o privati della progettazione e/o costruzione e/o gestione di impianti o servizi, nella misura in cui questo affidamento, segnatamente per il carattere di monopolio, adempie la natura di una concessione. II. Consiglio di Stato Art. 15 1L’applicazione delle disposizioni federali in materia di prevenzione e di smaltimento dei rifiuti compete al Consiglio di Stato. 2Esso in particolare, riservate le competenze del Gran Consiglio: a) provvede alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, con gli strumenti e secondo la procedura disciplinati dalla legislazione federale e dal regolamento; b) decide il tipo e l’ubicazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle relative infrastrutture di trasbordo, stabilendo il loro comprensorio d’influenza e vegliando ad assicurare la loro opportuna trasposizione negli strumenti della pianificazione del territorio; c) può decidere, con le medesime modalità di cui alla lett. b), il tipo e l’ubicazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti, in particolare speciali, nella misura in cui il comprensorio d’influenza abbia carattere per lo meno regionale; d) può obbligare i detentori di impianti a metterli a disposizione di altri enti pubblici o di privati, regolando in tal caso la ripartizione delle spese; e) stabilisce un sussidio a favore di quei Comuni siti in zone discoste, che devono sopportare costi di trasporto dei rifiuti manifestamente superiori alla media cantonale. La determinazione dell’importo del sussidio tiene conto della disponibilità finanziaria del Comune; f) può stabilire tasse per determinati tipi di rifiuti, in modo tale che queste consentano di finanziare pure la pianificazione e lo studio dei necessari interventi; g) sorveglia l’esecuzione dei compiti affidati agli altri enti pubblici e ai privati. h)[2] verifica periodicamente e può adeguare d’ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri: i principi di causalità, dell’equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza; le prestazioni specifiche dell’esercente; l’evoluzione dei costi; la possibilità di realizzare equi benefici. 3Il Consiglio di Stato eroga, a titolo di indennizzo, importi annui non vincolati inferiori o pari alle tasse di smaltimento dovute dai destinatari degli indennizzi, in particolare dai Comuni sede degli impianti di smaltimento per i RSU. III. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) Art. 16 1Per l’organizzazione e l’attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un’azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico. 2In seguito all’istituzione dell’azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all’ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull’intero loro territorio. 3Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all’ACR. IV. Comuni: 1. Compiti Art. 17 1I Comuni provvedono in particolare a: a) organizzare sull’intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. 2I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati. 3Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento. 2. Finanziamento Art. 18 I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità. Sussidi per investimenti: a) Impianti di smaltimento pubblici Art. 19 1Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l’ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d’investimento. 2Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi. 3Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell’estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario. 4Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all’ente esecutore dell’opera. b) Impianti di smaltimento privati Art. 20 1Per i medesimi tipi di impianti di cui all’art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico. 2Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all’art. 19 cpv. 1 e 2. 3L’autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale. 4L’erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell’impianto. c) Impianti per la raccolta separata Art. 21 1Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d’investimento. 2Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all’art. 20 cpv. 1. 3Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell’estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario. d) Spese di esercizio Art. 22 Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio. e) Competenza Art. 23 1Il Gran Consiglio decide la concessione dei sussidi superiori a fr. 500'000.--. Negli altri casi la competenza decisionale spetta al Consiglio di Stato. 2Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Capitolo VI Disposizioni esecutive e procedurali Tasse Art. 24 1Per l’esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse. 2Le spese per l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie. 3Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa. Ricorsi Art. 25 1Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata. 2In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. 3Nella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità ricorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni. Esecuzione coattiva e sostitutiva Art. 26 1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato. 2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla. L’autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie. 3Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro. 4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza. 5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso. Procedura penale Art. 27 1I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria. 2Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[3] Capitolo VII Disposizioni transitorie e finali Regolamenti comunali Art. 28 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all’art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato. Entrata in vigore Art. 29 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione,[4] la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.[5] Pubblicata nel BU 2005, 333. [1] Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574. [2] Integrazione del DL sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d’inerti del 19 aprile 2004 (BU 2004, 258). [3] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. [4] Approvazione federale: 8 giugno 2004 - BU 2005, 341. [5] Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.